• Estremi:
    Cassazione civile, 2013,
    • Fatto

      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

      In data 24 maggio 2006 il tribunale di Alba dichiarava risolto il contratto di locazione relativa ad una cantina ubicata ai n.30 e 32 di via (OMISSIS) stipulato il 31 dicembre 1991 tra B.A., B.G. e la F.lli De Nicola s.r.l.

      e condannava la società in liquidazione in persona del liquidatore D.N.A., nonchè il liquidatore di persona al rilascio della cantina nel termine di sei mesi, oltre al pagamento delle spese processuali.

      Su gravame della F.lli De Nicola s.r.l. in liquidazione, cui resisteva B.G. quale unico erede di B.A. la Corte di appello di Torino in data 10 novembre 2008 confermava la sentenza di prime cure e condannava l'appellante alle spese del grado.

      Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione la società e di persona il suo liquidatore D.N.A., ...

    • Diritto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      1. - Con l'unico motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 2945 c.c.) la società in liquidazione si duole che erroneamente il giudice dell'appello non avrebbe rilevato la propria carenza di legittimazione passiva in ragione dell'avvenuta estinzione della società a seguito di cancellazione della stessa dal registro delle imprese avvenuta in data 22 luglio 2005 per effetto del decreto del Giudice Delegato e, quindi, la domanda avrebbe dovuto essere riproposta nei confronti dei soci della società estinta (p. 5 ricorso). Alla illustrazione del motivo viene formulato in modo corretto il quesito di diritto (p. 10 ricorso):

      "Posto che la Corte di appello di Torino ha escluso che l'art. 2495 c.c., nella parte in cui prevede la estinzione della società, possa trovare applicazione per il caso in cui la cancellazione della società dal R.I. non è...



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