• Estremi:
    Cassazione civile, 2012,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      1. Con sentenza del 12.02.2008 il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda proposta da C.S.C., accertata l'esistenza di invalidità nella misura del 100% e del requisito reddituale, riconosceva il diritto del ricorrente a percepire la pensione d'inabilità civile con decorrenza dal 1.08.2006, con condanna dell'INPS all'erogazione delle relative prestazioni.

      2. La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 59 del 2010, che ha rigettato il gravame dell'INPS ribadendo l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, ed in particolare ritenendo, contrariamente all'assunto dall'ente previdenziale, che ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali in questione il reddito della casa di abitazione andasse escluso dal reddito imponibile.

      3. Di...

    • Diritto

      RITENUTO IN DIRITTO

      1. Il ricorrente deduce violazione di legge, ed in particolare del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies (convertito in L. n. 33 del 1980), del D.M. 31 ottobre 1992, n. 553, art. 2, in relazione alla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13.

      L'INPS, nel contrastare l'impugnata sentenza, dopo ampio excursus delle norme di riferimento, conclude nel senso che per la specifica normativa in materia il reddito della casa di abitazione, nell'ipotesi d'erogazione della pensione di inabilità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, va computato nel reddito che influisce su diritto alla predetta prestazione. L'INPS aggiunge che quando nelle norme sull'invalidità civile si parla di "redditi assoggettabili" (oltre che di redditi esenti), si esprime un concetto più ampio di quello di "redditi assoggettati" cui invece si riferisce il TUIR esclusivamente ai fini...



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