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Epigrafe
Legge 1995 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (DINI - RIFORMA DELLE PENSIONI)1 (A)---------------
(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare INPS 11 gennaio 2007, n. 7, Messaggio INPS 31 gennaio 2007, n. 2647, Circolare INPS 8 febbraio 2007, n. 37, e Messaggio INPS 21 febbraio 2007, n. 4726 Messaggio INPS 21 febbraio 2007, n. 4726; Messaggio INPS 15 marzo 2007, n. 7118; Circolare INPS 12 giugno 2007, n. 92; Messaggio INPS 16 luglio 2007, n. 18550; Messaggio INPS 9 novembre 2007, n. 27090; Nota INAIL 22 aprile 2010, n. 3410; Messaggio INPS 12 gennaio 2012 n. 709;Circolare INPS 25 febbraio 2009, n. 27; Circolare Inps 03 febbraio 2012 n. 16; Circolare Inps 09 febbraio 2012 n. 21; Circolare Inps 14 marzo 2012 n. 35;Circolare Inps 19 marzo 2012 n. 39; Circolare Inps 17 maggio 2012 n. 69; Circolare Inps 12 luglio 2012 n. 95; Messaggio INPS 30 agosto 2012 n. 14045; Messaggio INPS 10 settembre 2012 n. 14635; Circolare Inps 18 settembre 2012 n. 114; Circolare Inps 18 ottobre 2012 n. 124; Circolare Inps 25 ottobre 2012 n. 126; Messaggio INPS 04 gennaio 2013 n. 219; Circolare Inps 28 gennaio 2013, n. 13; Messaggio INPS 30 gennaio 2013 n. 1785; Circolare Inps 12 febbraio 2013, n. 27; Messaggio INPS 28 febbraio 2013 n. 3549; Circolare Inail 20 marzo 2013 n. 15; Circolare Inps 26 marzo 2013 n. 47; Messaggio INPS 04 aprile 2014, n. 3870.
[1] I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla presente legge sono stati differiti, da ultimo, al 31 maggio 1999 dall'art. 1, l. 8 agosto 1996, n. 417 nel testo così modificato dall'art. 2, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
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ARTICOLO N.3
Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale (A).
Vigente dal 31/12/2023
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1. All'art. 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al fine di consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto è inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'art. 37".
2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'art. 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, è determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 37 della citata legge n. 88 del 1989, sono aggiunte, in fine, le parole: "incrementato di un punto percentuale". Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione...
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