• Epigrafe

        Legge 1969 - Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (1).

        (1) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare ENPALS 25 gennaio 2010, n.3.


      • ARTICOLO N.26

        PENSIONI AI CITTADINI ULTRASESSANTACINQUENNI SPROVVISTI DI REDDITO

        Vigente dal 01/01/2000

      • Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 505.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.560.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di L. 505.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 38.850 ciascuna. La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre ed e' frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale (1) (2) (3).

        Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione (4).

        Non hanno diritto alla pensione sociale:

        1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed...

      Contenuto riservato agli abbonati
      Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo

      Giurisprudenza Correlata (visualizza tutto)

      Prassi correlata (visualizza tutto)

      Dottrina (visualizza tutto)