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Epigrafe
Decreto ministeriale 1992 - Regolamento recante disposizioni per l'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte dei mutilati ed invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, nonché per l'eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (1).(1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
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ARTICOLO N.3
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Art. 3.
1. Gli invalidi civili parziali, titolari dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, debbono specificare in particolare, nella dichiarazione di cui all'art. 1, i redditi derivanti da prestazioni pensionistiche a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, nonché da pensioni dirette di invalidità erogate, a qualsiasi titolo, dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.
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