• Epigrafe

        Decreto Legge 1979 - LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663 (in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 355). - Decreto convertito con modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33 (in Gazz. Uff., 29 febbraio 1980, n. 59). - Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla l. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile (A).

        (A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare CNR 23 gennaio 2013, n. 3/2013.


      • ARTICOLO N.14 septies

      • Art. 14-septies (1).

        Con decorrenza 1° luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, nonchè della pensione di invalidità di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilità lavorativa, nonchè l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che viene definito "pensione non reversibile", è elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

        Le pensioni di...

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