-
-
Epigrafe
Decreto legislativo 1997 - Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali1.[1] In riferimento al presente decreto vedi: Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 7296 del 14 ottobre 2010; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 18 maggio 2012 n. 1900390; In applicazione del presente D.LGS. vedi Accordo della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 5 maggio 2021, n. 49.
-
ARTICOLO N.9
Funzioni.
-
1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.
2: La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
...
-